Voucheur: i Chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Professionistimpresa

by Professionistimpresa
8 anni ago
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In data 17.10.2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro divulga la sua prima Circolare: e lo fa con un tema particolarmente importate, cioè quello dei voucher. Si attendeva infatti dall’8 ottobre scorso una Circolare da parte del Ministero del Lavoro che spiegasse come procedere ad adempiere all’obbligo previsto dal recente D.Lgs. 185/2016, con il quale è stato introdotto un obbligo di comunicazione più stringente per l’utilizzo del lavoro accessorio. Con il presente lavoro si indicano le informazioni fornite dall’Ispettorato e si configurano le modalità applicative dopo le ulteriori delucidazioni fornite (e tanto attese).

Sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata la Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’obiettivo dichiarato di fornire chiarimenti in ordine all’obbligo di comunicazione per l’attivazione dei cd. “buoni lavoro”.
Ma innanzitutto, sembra il caso – alla luce dei chiarimenti forniti – di richiamare la normativa da pochissimo in vigore, per cui:

“i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.”

Quindi, con la modifica apportata dal D.Lgs. 185/2016 cambia l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, avvicinandosi così alla disciplina prevista per il lavoro intermittente (job on call).
La perplessità degli operatori del settore però faceva riferimento proprio ai dettagli della comunicazione in questione, in quanto fino a questa prima Circolare, da parte del Ministero, tutto taceva.
C’era chi reputava che bisognasse procedere a fare la comunicazione all’INPS e in contemporanea a inviare comunicazione anche alla DTL, chi reputava fosse invece necessario fare la comunicazione solo alla DTL di competenza. Ma anche in questo caso, sorgeva un’altra domanda: a quale indirizzo? Ebbene, anche su questo, diverse sono state le perplessità, a cui fa luce (finalmente) la Circolare dell’Ispettorato.

La Circolare in questione spiega innanzitutto che la comunicazione in questione andrà effettuata:
1. per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2. il luogo della prestazione;
3. il giorno di inizio della prestazione;
4. l’ora di inizio e di fine della prestazione;
2. per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi.
In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:
a) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
b) il luogo della prestazione;
c) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Ma andiamo agli obblighi specificati dall’Ispettorato.

L’ACQUISTO
L’INL innanzitutto evidenzia che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS, per cui:
 i committenti imprenditori o liberi professionisti, hanno l’obbligo di acquistare i buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche attraverso:
 la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
 tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
 Banche Popolari abilitate;
 i committenti non imprenditori o professionisti, invece possono continuare ad acquistare i buoni, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

COMUNICAZIONE ALL’INPS
Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare a mezzo voucher, attraverso:
 il Sito internet www.inps.it;
 il Contact Center al n. 803.164 (da numero fisso) o al n. 06164164 (da cellulare);
 presso una sede INPS.
La dichiarazione dovrà contenere:
 l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
 la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa;
 il luogo di svolgimento della prestazione.

Il committente è (e rimane) obbligato a comunicare preventivamente l’inizio della prestazione all’INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL.

Nel caso in cui – dopo la dichiarazione – si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati.

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’ lavoro nero.COMUNICAZIONE ALL’ISPETTORATO

Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio il committente: imprenditore non agricolo e il professionista imprenditore agricolo entro i 60 minuti precedenti lo svolgimento della prestazione comunica: 

i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; 

il luogo della prestazione; 

il giorno di inizio della prestazione; 

l’ora di inizio e di fine della prestazione; 

la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;

alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in fondo al presente documento.

Si ricorda che le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare
 dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale), che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail;
 dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio.

Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Su quanto appena detto occorre segnalare che è estremamente importante conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo: si ricorda infatti, che la violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero.

Sulla base di quanto esposto con la Circolare in questione, l’Ispettorato, rendendosi conto delle difficoltà degli operatori del settore sottolinea che: “il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare” e cioè delle eventuali difformità rilevate con riferimento al periodo intercorrente tra l’8 ottobre e il 17 ottobre 2016”.

L’Ispettorato comunque, si riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni.
Di seguito si riassumono le sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti

COMUNICAZIONE VOUCHER – > DENUNCIA ALL’INPS -> COMUNICAZIONE ALL’ISPETTORATO ->  Rispetto degli obblighi -> Omissione della comunicazione all’INL -> Sanzione da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore -> MAXI-SANZIONE LAVORO NERO

ELENCO INDIRIZZI E-MAIL A CUI TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI in Campania

Avellino: Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it
Benevento: Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it
Caserta: Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it
Napoli: Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it
Salerno: Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it

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