Voucher, il loro utilizzo - Professionistimpresa

by Professionistimpresa
8 anni ago
680 Views

Come si utilizzano i buoni lavoro? Quando il datore di lavoro può incorrere in sanzioni? Si analizzano i principali adempimenti in caso di ricorso al lavoro occasionale accessorio e si delineano i possibili profili sanzionatori rilevabili in sede di verifica ispettiva.

Il presente intervento analizza le modalità di utilizzo dei buoni lavoro e le conseguenze sanzionatorie applicabili ai vari comportamenti contrari alla norma di legge ed a circolari emanate dagli organi competenti.

Comunicazione preventiva

Innanzitutto bisogna tener presente che, nel caso in cui un committente voglia utilizzare delle prestazioni lavorative di terzi soggetti utilizzando l’istituto del lavoro occasionale accessorio ex articoli 70 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, prima dell’inizio della prestazione lavorativa lo stesso dovrà:

acquistare i buoni lavoro;

effettuare la comunicazione preventiva, attraverso:

  • il contact center Inps/Inail (al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657;
  • il sito www.inail.it /Sezione “Punto cliente”;

indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,

  • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

Qualora non venga effettuata la comunicazione preventiva all’INPS/INAIL il requisito della subordinazione viene dato per accertato per cui, in caso di verifica ispettiva, sarà applicata la c.d. maxisanzione per lavoro nero, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), così come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 38 del 12.11.2010, dall’INPS con circolare n. 157 del 7.12.2010 e dall’INAIL con circolare n. 36 del 16.6.2011.

Infatti, nel caso specifico, non risulterebbero effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della Pubblica Amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro, in quanto trattasi di tipologia contrattuale per la quale non è prevista la comunicazione al Centro per l’Impiego.

Limiti quantitativi

Come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 4/2013, è sempre possibile attivare lavoro accessorio tenendo esclusivamente conto del limite di carattere economico fissato per legge e pari a:

  • 5.000 euro nel corso di un anno solare, rivalutabili annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, per i singoli lavoratori accessori (fatte salve le successive precisazioni);
  • 2.000 euro nel corso di un anno solare, rivalutabili annualmente, per le prestazioni svolte nei confronti dei singoli committenti imprenditori commerciali o professionisti. A tal proposito si precisa che si intende imprenditore commerciale qualsiasi persona fisica o giuridica che operi in un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa;
  • 3.000 euro per l’anno 2013, per i prestatori di lavoro accessorio percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
  • 5.000 euro nel settore agricolo per le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, nonché per le attività agricole svolte a favore di piccoli imprenditori agricoli (la prestazione non può, tuttavia, essere svolta da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).

In pratica il limite economico diventa elemento qualificante della fattispecie per cui in sede di verifica ispettiva tali limiti quantitativi non devono essere stati superati pena la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative, ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di un’impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale.

In altri termini – come lo stesso Ministero del Lavoro ha sottolineato nella citata circolare n. 4/2013 – in caso di superamento dei suddetti limiti, gli ispettori potranno trasformare il rapporto “ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista”.

Tuttavia, come chiarito dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la lettera circolare prot. 3439 del 18.2.2013, in attesa che siano modificate le procedure telematiche di rilascio dei voucher da parte dell’INPS che permetta allo stesso di verificare il rispetto delle limitazioni di carattere economico, l’acquisizione da parte del committente di una dichiarazione del prestatore di lavoro in merito al non superamento degli importi massimi illustrati – resa ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. o), del D.P.R. n. 445/2000 – costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze sanzionatorie, ad eccezione degli adempimenti comunicazionali.

Voucher orari

A seguito dell’intervento della Legge n. 92/2012 i buoni di lavoro accessorio sono orari per cui la quantificazione del compenso del lavoratore accessorio è stata ancorata alla durata della prestazione, così da evitare che un solo voucher del valore di 10 euro possa servire per remunerare prestazioni di diverse ore (Ministero del Lavoro, circolare n. 4/2013).

Conseguentemente, in sede di verifica, il personale ispettivo deve procedere a ricostruire la durata della prestazione secondo le tradizionali modalità accertative proprie del lavoro subordinato.

In merito, la recente nota prot. 12695 del 12.7.2013 del Ministero del Lavoro, ha chiarito che in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio preventivamente comunicate all’INPS/INAIL ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate, il personale ispettivo non potrà irrogare la maxisanzione proprio in virtù dell’avvenuta preventiva comunicazione agli Istituti, ma dovrà trasformare il rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative, esclusivamente in relazione alle prestazioni rese nei confronti di un’impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.

Datazione dei voucher

I voucher devono essere anche numerati e progressivamente datati per cui, per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (vedi circolare n. 4/2013) il riferimento alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come arco temporale di utilizzo dei voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal loro acquisto.

Conseguentemente in caso di utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto) il personale ispettivo potrà trasformare il rapporto in rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.

Però, anche nel il caso di specie, per il momento e fino a che non saranno definite nuove procedure telematiche INPS di rilascio dei voucher, non vi sono limiti temporali di utilizzabilità dei buoni lavoro acquistati, così come chiarito dal Ministero del Lavoro con la citata lettera circolare prot. 3439 del 18.2.2013.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *