Sgravi contributi per le assunzioni, le novità del 2016 - Professionistimpresa

by Professionistimpresa
8 anni ago
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Nuovo esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato nel settore privato: per i contratti decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016 è previsto l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con un limite massimo dell’esonero di euro 3.250 annui). La durata dello sgravio contributivo è massimo 24 mesi.

L’esonero spetta a condizione che:
nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità, il lavoratore non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato col datore di lavoro richiedente l’incentivo.

La fruizione dell’esonero contributivo triennale è subordinata:
– alla regolarità contributiva (DURC);
– all’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al D.lgs. n. 81/2008, in particolare DVR, RLS, RSPP, nomina medico competente, formazione e informazione lavoratori; 
– al rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono tuttavia presenti numerose limitazioni. Sono esclusi, ad esempio, i contratti di apprendistato  ed i contratti di lavoro domestico. Diversa è la situazione nel settore agricolo. Le disposizioni si applicano, per esso, fino all’esaurirsi del budget disposto dallo Stato.In pratica, l’ente previdenziale garantirà l’esonero contributivo in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande: qualora le risorse risultassero insufficienti, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. Verrà a tal proposito prontamente segnalato l’esaurimento delle risorse.

Il beneficio non è inoltre cumulabile con altri esoneri o altre riduzioni delle aliquote contributive: se fosse già stato utilizzato per una precedente assunzione a tempo indeterminato, non sarà più usufruibile.

È ancora prevista un’eccezione: non rientrano nell’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Fonte: Ipsoa

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