Conti Correnti osservati dal Fisco - Professionistimpresa

by Professionistimpresa
8 anni ago
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L’art. 11, comma 2, del D.L. n. 201/2011 ha previsto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare annualmenteall’Anagrafe Tributaria i saldi, le movimentazioni e ogni altra informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali, relativamente a rapporti continuativi intrattenuti con la clientela e operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo (cosiddette operazioni extra-conto).

Tale comunicazione si affianca a quella di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, in base al quale gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria l’esistenza di rapporti continuativi e operazioni extra-conto, la natura degli stessi e i dati identificativi dei soggetti che li pongono in essere (si veda in proposito l’ultimo paragrafo).

 

L’UTILIZZO DEI DATI TRASMESSI

I dati trasmessi dagli operatori finanziari vengono archiviati in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria(denominata Archivio dei rapporti finanziari), andando così a costituire una banca dati di grande rilevanza a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per contrastare l’evasione fiscale.

Tali informazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del D.P.R. n. 605/1973, possono essere infatti utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria in sede di svolgimento di indagini finanziarie ex art. 32, comma 1, numero 7), del D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, numero 7), del D.P.R. n. 633/1972: in tal caso l’accesso ai dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari deve essere però preventivamente autorizzato dal Direttore centrale dell’accertamento o dal Direttore regionale (per l’Agenzia delle Entrate) oppure dal Comandante regionale (per la Guardia di finanza).

Oltre che per le indagini finanziarie, i dati trasmessi possono essere poi utilizzati per l’effettuazione di“analisi del rischio di evasione” da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 314, della Legge di Stabilità 2015.

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015 era invece previsto che i dati trasmessi dagli operatori finanziari fossero utilizzati “per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione”.

L’analisi del rischio di evasione ha dunque sostituito l’elaborazione di liste selettive di contribuenti a rischio di evasione: sinora non è stato però specificato in cosa consista concretamente tale attività di analisi effettuata sulla base dati comunicati dagli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria.

Inoltre, l’art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011 (come modificato dalla Legge di Stabilità 2015) dispone che le informazioni comunicate all’Anagrafe tributaria dagli operatori finanziari –  tra le quali dal 2014 è inclusa la giacenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali – vengano utilizzate anche perverificare la veridicità dei dati dichiarati dai cittadini nella Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu,tramite cui vengono dichiarati i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari per il calcolo dell’Isee), oltre che per semplificare la compilazione della stessa Dsu.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del D.P.R. n. 605/1973, le informazioni comunicate all’Anagrafe tributaria dagli operatori finanziari possono essere utilizzate anche:

  • per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo (a tal proposito, si vedano anche l’art. 35, comma 25, del D.L. n. 223/2006 e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2006, la cui trattazione esula da questo contributo);
  • da parte dei soggetti di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del D.M. 4 agosto 2000, n. 269 (Autorità Giudiziaria, Ufficio Italiano Cambi, ecc.) per accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale (sia nelle indagini preliminari che nelle fasi processuali successive), per accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione dellemisure di prevenzione.

Si approfondiscono ora alcuni aspetti rilevanti della comunicazione annuale di cui all’art. 11, comma 2, del D.L. 201/2011.

 

SOGGETTI CHE DEVONO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

I soggetti obbligati alla comunicazione sono gli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, ossia:

  • banche;
  • Poste italiane Spa;
  • imprese di investimento;
  • organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • società di gestione del risparmio;
  • ogni altro operatore finanziario.

Per un elenco completo degli operatori finanziari è possibile consultare l’Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 50136/2012.

Sono inoltre obbligati a effettuare la comunicazione annuale anche gli istituti di pagamento italiani, gliagenti in attività finanziaria residenti e gli agenti esteri che effettuano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari autorizzati a prestare in Italia senza succursali servizi di pagamento in regime di libera prestazioni di servizi, come precisato dalla Nota del direttore dell’Accertamento dell’ 11 aprile 2013.

 

RAPPORTI FINANZIARI OGGETTO DI COMUNICAZIONE 

In base all’art. 11, comma 2, del D.L. n. 201/2011, i dati che gli operatori finanziari devono comunicare all’Anagrafe tributaria sono quelli di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, e cioè quelli relativi aqualsiasi rapporto e qualsiasi operazione di natura finanziaria compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta dei dati relativi a:

  • conti correnti;
  • carte di credito e di debito;
  • conti deposito titoli e/o obbligazioni;
  • certificati di deposito e buoni fruttiferi;
  • cassette di sicurezza;
  • gestioni patrimoniali;
  • gestioni collettive del risparmio;
  • prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
  • operazioni extra-conto.

È possibile consultare l’elenco dettagliato delle tipologie di rapporti finanziari i cui dati devono essere comunicati dagli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria nell’Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73782/2015.

 

DATI COMUNICATI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

In base a quanto stabilito dall’art. 11 del D.L. n. 201/2011 e dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561/2013 e n. 73782/2015, i dati che gli operatori finanziari devono comunicareannualmente all’Anagrafe Tributaria sono i seguenti:

  • dati identificativi del rapporto;
  • dati relativi ai saldi, ossia saldo iniziale (al 1° gennaio) e saldo finale (al 31 dicembre) dell’anno a cui è riferita la comunicazione;
  • dati relativi al totale delle movimentazioni conteggiate su base annua;
  • giacenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali: come si è anticipato, l’obbligo di comunicazione di tale dato è stato introdotto – a partire dal 2014 – dalla Legge di Stabilità 2015.

I dati identificativi comprendono il codice univoco del rapporto, riferito:

  • al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati;
  • a tutti i cointestatari del rapporto, in caso di intestazione a più soggetti.

Per quanto riguarda i rapporti finanziari iniziati in corso d’anno, viene comunicato il saldo alla data di apertura del rapporto (anziché quello al 1° gennaio); nel caso in cui un rapporto venga invece chiuso in corso d’anno, viene comunicato il saldo contabilizzato alla data antecedente a quella di chiusura (anziché il saldo al 31 dicembre).

I dati comunicati dagli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria includono informazioni differenti a seconda della tipologia di rapporto finanziario intrattenuto: per esempio, la tabella seguente riporta i dati che vengono comunicati per alcune tipologie di rapporti finanziari.

Per un’elencazione completa dei dati comunicati all’Anagrafe tributaria per ogni tipologia di rapporto finanziario, è possibile consultare l’Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.73782/2015

 

LE COMUNICAZIONI EX ART. 7, COMMA 6, DEL D.P.R. N. 605/1973 (CENNI)

Come si è anticipato, la comunicazione annuale di cui all’art. 11, comma 4, del D.L. n. 201/2011 si aggiunge a quella che i medesimi operatori finanziari devono effettuare ex art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, regolata dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9647/2007 e 31394/2008.

In particolare, in base al provvedimento n. 9647/2007 gli operatori finanziari devono trasmetteremensilmente all’Anagrafe tributaria:

  • i dati identificativi (codice fiscale compreso) dei soggetti persone fisiche e non fisiche con cui intrattengono rapporti finanziari, inclusi quelli degli eventuali contitolari del rapporto (compresi i rapporti di cui sono titolari soggetti non residenti, come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2007).
  • i dati relativi alla natura e alla tipologia del rapporto;
  • la data di apertura, modifica e chiusura del rapporto.

Il provvedimento n. 31394/2008 stabilisce inoltre che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare l’esistenza di operazioni extra-conto effettuate in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi (compreso il codice fiscale) dei soggetti che le effettuano: tale comunicazione va effettuata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione conclusa.

Sempre in base al provvedimento n. 31394/2008 vanno inoltre comunicati i dati identificativi (codice fiscale compreso) dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi e i dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura del rapporto.

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