Locazione, Canoni non incassati; non è dovuta IRPEF - Professionistimpresa

by Professionistimpresa
8 anni ago
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Nuove indicazioni dall’Agenzia delle Entrate: se il contribuente riesce a dimostrare l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione e la mancata percezione dei canoni di locazione, l’Amministrazione finanziaria dovrà considerare corretta la sola dichiarazione della rendita catastale. La prova potrà essere fornita producendo copia del provvedimento di convalida di sfratto per morosità. Oppure producendo la raccomandata AR con cui si contesta il mancato pagamento dei canoni e si manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto. In pratica il contribuente, per non versare l’IRPEF e le relative addizionali, non dovrà attendere necessariamente la convalida dello sfratto. Sotto questo profilo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno effettivamente portata innovativa.

In base alla formulazione letterale dell’art. 26 TUIR, i canoni di locazione degli immobili aventi destinazione catastale di tipo abitativo devono essere dichiarati indipendentemente dall’effettiva percezione. La possibilità di non dichiarare i canoni di locazione non incassati scatta solo a decorrere dall’ottenimento del provvedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. La disposizione attualmente in vigore (art. 26, comma 1, secondo periodo) così dispone: “Per le imposte sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.Dal punto di vista temporale il contribuente può tenere conto dello sfratto esecutivo fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione …

Fonte: Ipsoa

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